Visualizzazioni Totali

TRA I PRIMI IN ITALIA A PARLARE DI BITCOIN (DAL 2012!): PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SULLE NOVITA' TECNOLOGICHE DEL WEB SEGUITE LA PAGINA FACEBOOK (LINK A SINISTRA)

lunedì 17 settembre 2018

E' Legale Navigare Nel Deep Web?

Qui sul blog si è sempre parlato del Deep Web e più precisamente delle Darknet di TOR ma non si è mai toccato il tasto della legalità: è legale navigare/entrare nel Deep Web?
La risposta a questa domanda è tanto semplice quanto banale: è legale entrarci, navigarci ed osservare.
Con un'eccezione però.
L'eccezione sono ovviamente i siti di pornografia minorile, in questo caso appunto, si commette reato nel momento in cui si entra nel sito.
Si badi bene, non è necessario caricare o scaricare roba, basta varcare il confine del sito per compiere un reato.
Come si sarà capito quindi per la sussistenza del reato non è necessaria la diffusione esterna del materiale.
E' quanto emerge dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 6 marzo 2018, n. 10167.
L'interpretazione fornita dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13 del 31 maggio 2000, ritiene che:

"Poiché il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia, ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto"

Anche la produzione ad uso personale è reato perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minorenne, contemplata dall'art. 600-ter c.p., è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano ed armonioso.
Inoltre l'art. 3 della l. 38/06 ha sostituito l'art. 600 quater del codice penale con quanto segue:

"Art. 600- quater. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600- ter , consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità"

La pena è invece diminuita di un terzo per immagini virtuali dello stesso tipo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Ovviamente sussiste una netta differenza tra detenzione, vendita, diffusione, produzione (questi 4 molto più gravi, soprattutto gli ultimi 3) rispetto alla semplice visione.
Diverso invece è il discorso market e forum.
I market sono liberamente navigabili purchè non si venda/compri materiale illegale.
Per quanto riguarda forum ed in generale siti, anche di dubbio gusto (con l'eccezione della già citata prima CP), è possibile dunque navigarci senza problemi.

Nessun commento:

Posta un commento